Si tratta del primo caso dopo il decreto varato dal governo Meloni in cui l’esecutivo stabilisce quali sono i paesi considerati sicuri.
Palermo – La sezione migranti del tribunale siciliano ha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di due migranti disposto, in applicazione dei cosiddetti decreti Cutro in materia di procedura accelerata in frontiera, dal questore di Agrigento. E ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di chiarire se il diritto UE debba essere interpretato nel senso che un Paese terzo non possa essere definito sicuro “qualora vi siano categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni sostanziali di tale designazione, enunciate nelle direttive Ue”.
Per il tribunale “Il giudizio va sospeso nelle more della decisione della Corte di Giustizia. Poiché per effetto della sospensione è impossibile osservare il termine di quarantotto ore previsto per la convalida, e deve necessariamente essere disposta la liberazione del trattenuto, così come ha ripetutamente affermato la
Corte Costituzionale in casi analoghi (nei quali è stata sollevata questione di legittimità costituzionale nell’ambito di procedimenti di convalida di arresto)”. Ecco perché la sezione immigrazione, ha liberato il senegalese che era stato trattenuto dal questore di Agrigento. “L’articolo 14 collega infatti la perdita di efficacia del trattenimento alla carenza, per qualsiasi ragione, di un provvedimento di convalida nel termine di quarantotto ore dalla richiesta“, scrive il giudice.
“Dal punto di vista formale, nell’elenco dei Paesi sicuri l’Italia ha sempre designato una serie di Paesi nella loro interezza, senza porre mai alcuna eccezione relativa a parti di territorio o a categorie di persone”, scrive il giudice nel provvedimento. In attesa della decisione dunque è stata disposta la liberazione dei due migranti, uno del Senegal e l’altro del Ghana, che erano trattenuti a Porto Empedocle. Quella dei giudici di Palermo è la prima pronuncia in cui si chiede il parere della Corte di giustizia dell’Ue in merito alla procedura di trattenimento alla frontiera dopo il decreto legge del 23 ottobre contenente la nuova lista dei paesi considerati sicuri. Una normativa che aveva fatto seguito alla decisione del tribunale di Roma del 18 ottobre di ordinare la liberazione e il trasferimento in Italia dei primi 12 richiedenti asilo, cittadini di Egitto e Bangladesh, detenuti in Albania, e di negare la convalida del loro trattenimento.
Poi sulla vicenda e dopo il decreto sui paesi sicuri nei giorni scorsi si è pronunciato il Tribunale di Catania che ha disapplicato la normativa italiana non convalidando i trattenimenti e scrivendo che una lista di ‘paesi sicuri’ “non esime il giudice all’obbligo di una verifica della compatibilità” di questa “designazione con il diritto dell’Unione europea” e “in Egitto, paese di provenienza del migrante, ci sono gravi violazioni dei diritti umani” che “investono le libertà di un ordinamento democratico”. Nei giorni scorsi, infine, il tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte Ue il caso di un cittadino del Bangladesh che aveva richiesto la protezione internazionale. Il giudice emiliano ha chiesto ai giudici europei quale sia il parametro su cui individuare i cosiddetti paesi sicuri.