Covid, Cedu: “Non ci fu violazione diritti per i medici no vax che rifiutarono il vaccino”

Corte dei diritti dell’uomo “nessuna discriminazione”: bocciato ricorso di 26 operatori sanitari, tra cui 6 italiani contro San Marino.

Roma – Non ci fu violazione dei diritti umani verso gli operatori sanitari no vax sospesi dal loro lavoro e spostati in ruoli amministrativi perché avevano rifiutato la vaccinazione contro il Covid-19. Sanitari che furono poi reintegrati dopo l’emergenza nel servizio sanitario della Repubblica di San Marino. Per la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) non c’è stata nessuna ‘discriminazione’. E’ stato quindi bocciato, in una sentenza datata 29 agosto, il ricorso di 26 persone tra le quali 19 sammarinesi, 6 italiani e una moldava.

I ricorrenti, in ogni caso, hanno ora tre mesi per un eventuale ricorso alla Camera Grande della Corte europea dei diritti dell’uomo che può emettere una sentenza definitiva. Ma intanto, secondo la Cedu, le misure adottate sono, infatti, da ritenere ‘proporzionate e giustificate’ rispetto all’obiettivo legittimo, in quel determinato momento, di protezione della salute della popolazione in generale. Secondo la sentenza, nel contesto pandemico, le misure miravano a mantenere adeguate condizioni di sicurezza rispetto a un grave rischio per la popolazione in generale. Inoltre le persone non vaccinate – evidenzia la sentenza – risultavano più vulnerabili alle gravi conseguenze della malattia. In più, per la Corte europea, i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare in che modo la loro dignità o il loro benessere emotivo siano stati influenzati dalle misure adottate dallo Stato di San Marino.

I medici durante la pandemia

Per il presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, “ancora una volta si ribadisce come l’interesse prioritario da parte di un legislatore, di uno Stato, di un governante debba essere quello della tutela della salute pubblica e quello di mettere in sicurezza i cittadini, anche quando decidono di non vaccinarsi, perché così sono anche i più esposti alle conseguenze dell’infezione”. La sentenza europea evidenzia, dice ancora Anelli, “che gli Ordini professionali, che sono enti pubblici dello Stato, abbiano svolto fino in fondo il compito assegnato che era quello di tutelare la salute pubblica in un momento difficile come è stato quello della pandemia, svolgendo adeguatamente il loro ruolo”.

E ancora, ricorda Anelli, la “Corte ha ritenuto le misure adottate ‘proporzionate e giustificate’ rispetto all’obiettivo legittimo, in quel determinato momento, di protezione della salute della popolazione in generale e degli stessi ricorrenti. Le motivazioni della sentenza, inoltre si collocano anche nel solco della sentenza della Corte Costituzionale italiana che aveva giudicato le misure adottate dal Governo del nostro Paese non sproporzionate, quindi adeguate alla situazione pandemica che era in atto”.

Altre immagini dell’emergenza Covid

Contro la legittimità dell’obbligo vaccinale, si sono schierati i tribunali di Brescia, Catania e Padova, il Tar della Lombardia e il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia. In particolare lo scontro si è acceso sul decreto legge del primo aprile 2021 numero 44 (convertito, con modifiche, dalla legge 28 maggio 2021, numero 76) e su quello del 24 marzo 2022 numero 24, che hanno istituito l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino al 31 dicembre 2022, ma fatto cessare dal governo Meloni il primo novembre scorso, con il decreto legge del 31 ottobre 2022, numero 162). La Corte costituzionale si è già espressa a favore degli obblighi vaccinali, in nome del bilanciamento tra gli interessi individuali, di chi non si vuole sottoporre a un trattamento sanitario, e quelli della collettività, che deve preservarsi nel suo complesso da una pandemia.

L’impostazione delle Corte ha sempre rispettato l’autodeterminazione del singolo cittadino o della singola cittadina, garantendola fino a quando non si fosse trovata in contrasto con la salvaguardia del benessere della comunità nel suo complesso. Per questo, le contestazioni e la discussione giuridica non hanno riguardato solo l’efficacia dei vaccini nel contrastare il virus, ma anche la loro efficacia nel limitarne la diffusione. L’obbligo vaccinale non ha riguardato solo il personale della sanità, anche se, comprensibilmente, sono stata la prima categoria ad esserne interessata nella più dure fasi dell’emergenza sanitaria. Dopo di loro, a partire dal 15 dicembre 2021, l’obbligo è stato esteso anche al personale scolastico, a quello della difesa, della sicurezza, del soccorso pubblico, della polizia locale e al personale penitenziario.

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