Consulta: almeno 4 ore d’aria al giorno per i detenuti al 41bis

Dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale un comma dell’articolo della legge di ordinamento penitenziario che regola il carcere duro.

Roma – I detenuti in regime di 41 bis devono poter trascorrere almeno 4 ore d’aria al giorno o a una durante non superiore alle due ore, se la direzione dell’istituto carcerario dispone diversamente. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 30, depositata oggi, con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41 bis, comma 2 quater lettera f “limitatamente all’inciso ‘ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10′”.

Atteso che nel regime differenziato le ore d’aria sono fruite dal detenuto all’interno del cosiddetto gruppo di socialità, opportunamente selezionato dall’amministrazione penitenziaria, la Corte ha ritenuto che il limite massimo di due ore al giorno, stabilito dalla norma censurata in seguito al dimezzamento operato dalla legge numero 94 del 2009, non sia ragionevole né conforme alla finalità rieducativa della pena perché mentre “comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza”.

La Corte ha altresì sottolineato come “l’ampliamento delle ore della giornata in cui i detenuti in regime speciale possono beneficiare di aria e luce all’aperto contribuisce a delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei detenuti, possa essere ritenuta più rispondente al senso di umanità”.

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