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Codice Rosso “rafforzato” : indagini più veloci, ma il nodo resta il personale

Potenziate le misure anti violenza. I pm devono intervenire entro tre giorni dalla denuncia che può avvenire entro 12 mesi dai fatti.

Milano – Tre giorni, dodici mesi, un braccialetto elettronico e pene più severe. Questi i punti salienti della Legge 122 dell’ 8 settembre 2023, conosciuta come “Nuovo codice rosso” che, con un solo articolo, aggiorna le misure di quello datato 2019 che aveva modificato la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti di sanzione.

Secondo le nuove disposizione il pubblico ministero avrà l’obbligo di ascoltare entro 3 giorni (pena la possibilità di revoca del fascicolo) una donna che denuncia una violenza subita; la vittima, potrà sporgere denuncia in 12 mesi (e non più 6) mentre il giudice, per garantire il rispetto della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, potrà predisporre anche il ricorso all’utilizzo del braccialetto elettronico.


“Velocità. Questo quello che chiede allo Stato una donna che denuncia una violenza. Il rafforzamento del Codice Rosso rappresenta, in questo senso, un importantissimo passo avanti”. Questa la spiegazione del provvedimento da parte della prima firmataria, la presidente della Commissione Giustizia al Senato, senatrice
Giulia Bongiorno
. Il mondo politico ha quasi “osannato” il provvedimento, ma nonostante gli annunci, sembrerebbero non mancare criticità. Soffermandoci sulla tutela delle vittime, il testo lascia al Procuratore
della Repubblica la mera “facoltà” di revocare l’assegnazione del procedimento al magistrato “inadempiente”; altresì, il successivo assegnatario, dovrà provvedere ad assumere tali informazioni non più entro tre giorni, bensì “senza ritardo”, vanificando presumibilmente “l’obiettivo tempo” che la norma si prefigge.

La senatrice Giulia Bongiorno è stata la prima firmataria del provvedimento

Analizzando l’aspetto organizzativo degli uffici giudiziari, sarà certamente difficile creare un flusso di informazioni dei reati tra sostituti e procuratore, anche considerando il predetto termine di tre giorni; inoltre, le assunzioni di informazioni dalle vittime di reato vengono spesso delegate alla polizia giudiziaria, con conseguenti inevitabili disallineamenti di comunicazione tra uffici, a causa della mancanza di risorse
nonché al sovraccarico di lavoro; tutto ciò, generando l’esposizione dei magistrati a responsabilità professionali e giustificazioni conseguenti alle revoche dei fascicoli, nonché il sovraccarico di lavoro dei magistrati a cui le pratiche verrebbero riassegnate.


In sintesi, una delle soluzioni più idonee per la corretta concretizzazione della norma, sembrerebbe quella di una revisione ed incremento degli organici, soprattutto di coloro che andrebbero ad occuparsi (quasi) esclusivamente dei reati da cosiddetto “codice rosso”.

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