Risarcimenti agli aggressori: cosa cambia con il nuovo ddl Sicurezza

La norma esclude la rifusione economica per chi commette reati come violenza sessuale, rapina o sequestro.

Il decreto sicurezza appena varato contiene, all’articolo 7, una novità destinata a incidere sui rapporti tra vittime e aggressori in sede civile. La norma modifica il codice civile stabilendo che, per una serie di reati, chi li commette non potrà più ottenere il risarcimento del danno subito nel caso in cui quel danno sia conseguenza della reazione della persona offesa. L’elenco dei reati coinvolti comprende la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenne, la violenza sessuale di gruppo, il furto in abitazione o con strappo e destrezza, la rapina e il sequestro di persona a scopo di estorsione.

In sostanza, chi subisce una rapina in casa o un’aggressione a sfondo sessuale e reagisce, anche superando i limiti della legittima difesa, non sarà tenuto a risarcire eventuali danni subiti dall’aggressore durante quella reazione. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha illustrato la misura nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi, chiarendo che la modifica riguarda i casi in cui il danno si verifica “in occasione del compimento da parte del danneggiato” di uno dei reati elencati. L’esempio richiamato dal ministro è quello, già emerso in diversi fatti di cronaca, della rapina subita in casa, quando il proprietario reagisce e l’aggressore rimane ferito.

Il riferimento è in particolare alle situazioni in cui la reazione della vittima sfoci in una condanna per eccesso colposo di legittima difesa, ipotesi che negli ultimi anni ha coinvolto diversi episodi finiti sulle pagine di cronaca giudiziaria. Piantedosi ha precisato che resta ferma la valutazione sul piano penale del comportamento della persona che si difende, ma che sul fronte civile viene ora riconosciuto un peso diverso al ruolo di chi ha dato origine alla situazione con la propria condotta criminosa, diventando poi, di fatto, parte lesa a seguito della reazione subita.

La disposizione punta così a ribaltare uno schema che in passato aveva sollevato polemiche: casi in cui l’autore di una rapina o di un’aggressione, rimasto ferito nella colluttazione con la vittima, aveva ottenuto un risarcimento civile nonostante l’origine criminale dell’episodio.