Violenza sessuale, la Camera approva: “Senza consenso libero è reato”

Via libera unanime con 227 voti favorevoli. Il testo riscrive l’articolo del codice penale allineandosi alla Convenzione di Istanbul. Ora la parola passa al Senato.

Un voto unanime ha segnato un passaggio importante nella legislazione italiana sulla violenza sessuale. Montecitorio ha approvato con 227 voti favorevoli una proposta di legge che introduce nel codice penale il principio del consenso libero e attuale come discrimine per configurare il reato. Il provvedimento, frutto di un accordo trasversale tra le forze politiche, dovrà ora essere esaminato dal Senato per completare l’iter parlamentare.

La novità principale consiste nell’ancorare esplicitamente la definizione del reato alla presenza o assenza del consenso, che deve essere sia libero che riferito al momento specifico in cui avviene la condotta. Questo passaggio rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alla formulazione attuale della norma, che si concentrava principalmente sulle modalità con cui veniva commessa la violenza.

Il testo approvato è il risultato di un lavoro condotto in commissione Giustizia dalle relatrici Carolina Varchi di Fratelli d’Italia e Michela Di Biase del Partito democratico. Le due parlamentari hanno elaborato un emendamento che ha poi costituito la base della proposta votata in aula. La mediazione che ha portato all’accordo ha coinvolto anche i vertici dei rispettivi partiti, con la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della segretaria dem Elly Schlein.

L’approvazione unanime testimonia la capacità delle forze politiche di trovare convergenze su temi sensibili legati ai diritti e alla tutela delle persone. Il consenso bipartisan raggiunto su questa riforma dimostra come questioni di particolare rilevanza sociale possano superare le divisioni tradizionali dello schieramento parlamentare e soprattutto l’urgenza di legiferare in materia di violenza sessuale.

La riforma interviene sull’articolo 609-bis del codice penale, che viene completamente riscritto. La nuova versione introduce formalmente il concetto di consenso seguendo i principi stabiliti dalla Convenzione di Istanbul, trattato internazionale sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. La Convenzione individua nella libertà e nell’attualità gli elementi costitutivi del consenso rilevante, caratteristiche ora recepite nella legislazione italiana.

La nuova formulazione del primo comma identifica tre tipologie di condotte che, se compiute senza il consenso libero e attuale della persona, integrano il reato di violenza sessuale. Si tratta del compiere atti sessuali su qualcuno, del costringere qualcuno a compiere atti sessuali e del far subire atti sessuali ad altra persona. L’elemento unificante di queste tre ipotesi è proprio l’assenza del consenso definito secondo i criteri stabiliti.

Il secondo comma mantiene, con alcuni aggiustamenti, le fattispecie già previste dalla normativa vigente. Viene confermato che costituisce violenza sessuale costringere qualcuno a compiere o subire atti sessuali attraverso violenza fisica, minaccia o abuso di autorità. Allo stesso modo, rimane punibile chi approfitta delle condizioni di inferiorità fisica o psichica oppure della particolare vulnerabilità della vittima.

Questa seconda parte dell’articolo assicura continuità con la disciplina precedente, garantendo che situazioni già considerate criminali mantengano tale qualificazione all’interno del nuovo impianto normativo. La differenza sostanziale sta nell’architettura complessiva della norma, che ora pone al centro il tema del consenso anziché concentrarsi esclusivamente sulle modalità della coercizione.

L’allineamento alla Convenzione di Istanbul rappresenta un adeguamento agli standard internazionali in materia di tutela contro la violenza di genere. L’Italia recepisce così nella propria legislazione penale principi condivisi a livello europeo, rafforzando gli strumenti giuridici a disposizione per contrastare questa forma di criminalità.

Con l’approvazione alla Camera, la proposta di legge ha superato il primo scoglio parlamentare. Il passaggio successivo prevede l’esame da parte del Senato, che potrà confermare il testo o proporre modifiche. In caso di modifiche sostanziali, il provvedimento dovrà tornare a Montecitorio per una nuova lettura. Solo al termine di questo percorso la riforma potrà entrare definitivamente in vigore, modificando in modo significativo l’approccio del diritto penale italiano alla violenza sessuale.