Acquisto solo da rivenditori autorizzati, rispetto delle categorie e divieti nei luoghi abitati, sono stati intensificati i controlli.
Asti – A seguito delle recenti segnalazioni evidenziate dagli organi di stampa locali, la Questura di Asti per la tutela della collettività rammenta che si tratta di oggetti potenzialmente pericolosi e per questo è necessario utilizzarli in modo responsabile e consapevole. I fuochi d’artificio devono essere acquistati solo da rivenditori autorizzati e devono esporre il marchio “CE”.
È importante verificare se nel proprio Comune è in atto un’ordinanza che ne vieti o limiti l’utilizzo. Per tali ragioni, saranno intensificati i controlli al fine di verificare il rispetto della normativa vigente in materia. L’accensione dei fuochi d’artificio è regolata dall’art. 57 T.U.L.P.S..
È sempre necessaria la licenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 57 T.U.L.P.S.) quando si intende: accendere fuochi d’artificio in un luogo abitato; nelle sue adiacenze; lungo una via pubblica o in direzione di essa. Si precisa che per “luogo abitato” si intende qualunque sito in cui possano esservi persone, edifici, presenze stabili o transito di pubblico.
Non serve licenza se si utilizzano articoli pirotecnici (F1 e F2) in spazi idonei, all’aperto, nel pieno rispetto delle istruzioni del produttore e purché non si arrechino pericolo o disturbo a persone, animali o cose. Resta sempre vietato utilizzare articoli pirotecnici in modo da: creare situazioni di pericolo; danneggiare proprietà private; disturbare la quiete pubblica o mettere a rischio la circolazione.
Le violazioni alle disposizioni del T.U.L.P.S. possono comportare: sanzioni amministrative; sequestro del materiale; denuncia per accensioni non autorizzate in luoghi abitati; responsabilità civile per eventuali danni causati. In particolare, l’accensione pericolosa di fuochi d’artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze può integrare l’ipotesi di cui all’art. 703 del Codice Penale, oltre ad eventuali ulteriori reati o illeciti in caso di danni a persone o cose.
Come ulteriore precisazione si ricorda che gli articoli pirotecnici, destinati al pubblico, sono suddivisi in categorie: F1 – Rischio estremamente basso, uso in spazi confinati (es. stelline, pistole a capsula); F2 – Basso rischio, uso all’aperto in aree delimitate; F3 – Rischio medio, uso esclusivamente all’aperto in ampie aree (possono essere acquistati solo da maggiorenni); F4 – Destinati esclusivamente a professionisti abilitati (pirotecnici).
Solo i prodotti marcati “CE” possono essere venduti e usati. Le condizioni per la vendita e l’acquisto sono disciplinate dal T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n.773) e dal relativo regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), oltre che dal D. Lgs. 123/2015, in virtù dei quali: per le categorie F1 e F2 è sufficiente la maggiore età (per alcuni articoli F1 è sufficiente avere 14 anni); per gli articoli F3 è richiesta la maggiore età e la presentazione di un documento di identità; possono essere detenuti solo in quantità limitate; gli articoli F4 possono essere acquistati e impiegati esclusivamente da soggetti con licenza da pirotecnico.