Il 5 marzo sono entrate in vigore le nuove regole per la liquidazione dei danni biologici e morali causati da lesioni gravi.
Roma – Nuove regole per la liquidazione dei danni biologici e morali – non patrimoniali – causati da lesioni gravi, subite dalla persona in seguito a sinistri stradali o casi di malasanità. I nuovi parametri sono contenuti nella Tabella unica nazionale. La “Tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Come spiega Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, la Tun per il risarcimento del danno non patrimoniale era un provvedimento “atteso da ben 18 anni” e ora “è finalmente una realtà: garantirà alle vittime dei sinistri il diritto a un pieno ed equo risarcimento del danno subito. Un significativo passo in avanti verso maggiori certezze e una uniformità di trattamento, che andrà a beneficio sia dei consumatori che delle compagnie assicurative”.
Il provvedimento entrato in vigore il 5 marzo, spiega ancora il ministro, “si inserisce all’interno di un più ampio percorso di riforma strutturale del settore assicurativo quanto mai necessario: un atto di responsabilità nei confronti del nostro Paese, con l’obiettivo di garantire efficienza e sostenibilità al settore”. La Tun stabilisce un valore pecuniario certo da attribuire a ogni singolo punto di invalidità compreso tra 10 e 100 punti (danno biologico) ed è integrata da tre altre tabelle sul risarcimento del danno morale.
Come spiegato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Tun è stata elaborata tenendo conto di tre aspetti specifici, che concorrono a stabilire il valore pecuniario del risarcimento al danneggiato: danno biologico permanente, ossia lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona, il cui valore economico varia anche in base all’età del soggetto leso; danno morale (sofferenza psicologica interiore); danno biologico temporaneo (inabilità temporanea).
Il provvedimento consta di tre elementi: tabelle e coefficienti per il calcolo del danno biologico e morale, che consentono di determinare il risarcimento in modo standardizzato, attraverso l’applicazione di coefficienti differenziati in base alla percentuale di invalidità e all’età del soggetto leso; una Tabella unica nazionale per il danno biologico, che stabilisce i parametri economici per la liquidazione delle lesioni permanenti; una Tabella unica nazionale per il danno biologico con inclusione del danno morale, che integra il risarcimento del danno biologico con una quota aggiuntiva destinata a compensare il dolore e la sofferenza morale del soggetto leso.