Manovra e giustizia: contributo unificato, per chi non paga salta il processo

Nel Ddl Bilancio la previsione per cui il giudice dichiara l’estinzione della causa civile in caso di omesso ma anche parziale pagamento.

Roma – Il mancato pagamento, o anche il pagamento parziale, del contributo unificato farà saltare il processo. Lo prevede la manovra. “Alla prima udienza – si legge – il giudice verificato l’omesso o il parziale pagamento assegna alla parte” 30 giorni di tempo per “il versamento o l’integrazione del contributo e rinvia l’udienza” ad una “data immediatamente successiva. A tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento entro la scadenza, dichiara l’estinzione del giudizio”. La nuova norma si applica alle controversie disciplinate dal “rito del lavoro e al processo esecutivo” e non si applica ai procedimenti “cautelari e possessori”.

“Estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato”. Recita così la rubrica dell’articolo 307-bis del Cpc introdotto dall’articolo 105 del disegno di legge di bilancio per il 2025, firmato dal Capo dello Stato. Una misura davvero drastica che ha lo scopo di combattere l’evasione contributiva. Alla prima udienza il giudice, dovrà verificare se il pagamento sia stato fatto e in caso di irregolarità assegnerà alla parte interessata, un termine di trenta giorni per il versamento o l’integrazione, rinviando l’udienza a data “immediatamente successiva”. In questa udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, “dichiara l’estinzione del giudizio”.

In caso poi di mancato o parziale pagamento, nel termine assegnato, del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l’intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell’impugnazione incidentale, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda cui si riferisce l’inadempimento. Vengono fatti salvi unicamente i procedimenti “cautelari e possessori”. Vi rientrano invece le controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo.

Immediata la reazione dell’Avvocatura. Per L’Organismo Congressuale Forense “lo stop ai processi è incostituzionale”, e si deve quindi subito “stralciare la misura”. Una simile norma, si legge in una nota, di fatto attribuirebbe al giudice “poteri di amministrazione finanziaria”. E, ricordano i legali, “ogni tentativo di subordinare la tutela dei diritti ad imposizioni o a prestazioni patrimoniali è stato, nel tempo, bocciato dalla Corte costituzionale”. L’Ocf annuncia “ogni iniziativa volta ad evitare la approvazione della norma e di qualsiasi altro provvedimento che pieghi l’operato del Giudice a ragioni fiscali”.

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