Rinviate al 1° settembre le notifiche di circa 22 milioni di cartelle esattoriali da riscuotere e al prossimo anno la consegna di 8,5 milioni di atti di accertamento a vario titolo. Una botta da KO che ci sbatterà per terra, altro che ripartenza.
La battaglia è solo all’inizio, un po’ di ossigeno per tutti e giù di nuovo a sciabolare per difendere le proprie ragioni. Il Fisco concede solo una tregua a imprese, professionisti e lavoratori in chiaro. Con una norma dell’ultimo decreto vengono rinviate al 1° settembre le notifiche di circa 22 milioni di cartelle esattoriali da riscuotere e al prossimo anno la consegna di 8,5 milioni di atti di accertamento a vario titolo. Per questi ultimi viene previsto che gli uffici dell’amministrazione finanziaria potranno “lavorare gli atti“, cioè predisporre gli accertamenti, entro la fine del 2020. Per le notifiche ci sarà tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre del prossimo anno. Certamente non c’è da gioire per questa ulteriore possibilità, di fare cassa, concessa all’Agenzia delle Entrate. Per adesso, però, tutti tranquilli ma attenzione da fine anno comincia il “count-down” per il contribuente ed occhio alle Pec ed alle cassette postali, perché è lì che si troverà l’intruso, cioè l’invito fiscale!
Una notizia importante, non inserita nel Decretone, è lo stop ai “pignoramenti presso terzi” con l’adesione alla “rottamazione ter“. Pertanto sono svincolate e rientrano nella piena disponibilità del contribuente, dal primo pagamento, le somme relative ai crediti vantati nei confronti di altri soggetti. La precisazione e’ stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 128 del 12 maggio 2020: “… La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, prevista dall’articolo 3 del Dl n. 119/2018, mette fine al proseguimento delle procedure esecutive già avviate relative ai carichi indicati nella dichiarazione stessa, compresi i pignoramenti presso terzi. Le procedure sono inoltre considerate estinte dal pagamento della prima rata relativa alla definizione…”.
Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, il “decreto Rilancio“, approvato dal Consiglio dei Ministri, così come annunciato da Conte nella conferenza stampa del 13 maggio, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle seguenti attività: impresa, lavoro autonomo, reddito agrario e per tutti i titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e con un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Sono esclusi: i soggetti che hanno cessato l’attività alla data del 31 marzo 2020, gli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir ed i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori dello spettacolo, Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus. Le persone interessate, per poter usufruire del contributo devono verificare le seguenti condizioni e requisiti: “ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019; l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019″.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (cioè le zone rosse chiuse prima del lockdown). L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al: 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
L’ammontare dell’indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come verrà definita con un provvedimento, successivo, dell’Agenzia delle entrate. Sono prorogati al 16 settembre 2020 tutti i versamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio e non eseguiti per effetto dei due provvedimenti già emanati (dl Cura Italia e dl Liquidità). Sospensione generalizzata al 30 settembre 2020 delle somme intimate con avvisi di accertamento, liquidazione e avvisi bonari. Questo ciò che si evince dal “decreto legge Rilancio”, contenente una serie disposizioni finalizzate a sostenere sia le imprese che le famiglie nell’emergenza epidemiologica Covid-19.