A firma del senatore Zanettin le vieta oltre la durata di 45 giorni. Il testo riscrive l’articolo 267 del codice di procedura penale.
Roma – Approderà in Aula, ma non è ancora stata calendarizzata, la proposta di legge a firma del senatore
Pierantonio Zanettin che vieta le intercettazioni oltre la durata di 45 giorni. Il testo riscrive l’articolo 267 del codice di procedura penale, secondo cui attualmente le intercettazioni sono invece prorogabili illimitatamente dal Gip su richiesta del pm.
Sono esclusi dal nuovo provvedimento i reati di criminalità organizzata e terrorismo o casi particolari. Il documento, che ha subito vari emendamenti e contiene una serie di disposizioni, è stato approvato dalla commissione giustizia del Senato. Sempre sulle intercettazioni il ministro della Giustizia, Carlo Nordio ha detto in queste ore: “Stiamo lavorando da tempo a una riforma organica per dare un’attuazione radicale all’articolo 15 della Costituzione che indica nella segretezza delle conversazioni l’altra faccia della libertà”.
“Le conversazioni sono libere intanto che sono segrete. Sono state fatte delle ironie sul fatto che io abbia detto che più o meno siamo tutti intercettati”, ha aggiunto Nordio. “È un provvedimento equilibrato che si pone esattamente al centro tra esigenze delle indagini, che nessuno nega, e diritto alla riservatezza, per una corretta gestione di uno strumento invasivo. I reati più gravi sono rimasti fuori da tutto questo – aveva detto il viceministro della Giustizia Francesco Sisto – compreso il terrorismo. È un ulteriore passo verso un corretto equilibrio tra chi indaga e diritti degli indagati”.
La nuova tagliola non scatta solo se si procede per associazione per delinquere o per reati ad aggravante mafiosa, oppure se dai nastri emergono “elementi specifici e concreti” per andare avanti. Anche in quest’ultima espressione è nascosta una stretta: al momento, infatti, per ottenere la proroga serve dimostrare l’”assoluta indispensabilità” del mezzo di ricerca della prova, che può essere ritenuta sussistente anche nel caso in cui gli indagati, come spesso accade, per un certo periodo non dicano nè facciano nulla di compromettente. Con la nuova norma, invece, il pm dovrà per forza portare al giudice un “risultato” investigativo entro i primi 45 giorni.