Due senatori azzurri hanno depositato un disegno di legge che crea un reato specifico per chi colpisce il sistema della mobilità con finalità eversive. Previste pene fino a vent’anni.
Roma – Un camion lanciato sulla folla, una bomba in una stazione, un treno sabotato. Scenari che l’Europa conosce bene ma che il Codice penale italiano fatica ancora ad inquadrare con precisione quando si tratta di terrorismo sui trasporti. Forza Italia prova a colmare questo vuoto normativo con un disegno di legge depositato al Senato dal capogruppo Maurizio Gasparri e dal collega Pierantonio Zanettin.
La proposta è chirurgica: creare un reato nuovo di zecca, l’articolo 280-quater del Codice penale, pensato specificamente per chi attacca il sistema della mobilità con intenzioni eversive. Non più la necessità di dover ricorrere a fattispecie generiche di strage o attentato, ma avere uno strumento calibrato su questa precisa tipologia di minaccia che negli ultimi anni ha dimostrato tutta la sua devastante efficacia nelle capitali europee.
Chi rientra nel perimetro del nuovo reato? Chiunque, mosso da finalità terroristiche, trasformi un veicolo in un’arma, colpisca infrastrutture fisiche come stazioni, aeroporti o binari, oppure comprometta deliberatamente la sicurezza della circolazione mettendo in pericolo la vita di persone. Tre condotte distinte, tutte accomunate dallo stesso denominatore: il terrore come obiettivo finale.
La pena proposta oscilla tra dodici e venti anni di reclusione, una forchetta che lascia ai giudici margine per calibrare la risposta in base alla gravità concreta del fatto. Nessuna condanna automatica, ma un quadro sanzionatorio severo che riflette la pericolosità sociale di chi prende di mira sistemi di trasporto frequentati quotidianamente da milioni di persone.
Il disegno di legge approda ora nelle commissioni del Senato, dove dovrà trovare il consenso necessario per procedere nell’iter parlamentare. Resta da capire se gli altri partiti, sia nella maggioranza che all’opposizione, condivideranno l’impostazione di Gasparri e Zanettin o se avanzeranno obiezioni sulla formulazione tecnica della norma, terreno spesso scivoloso quando si tratta di definire con precisione le fattispecie penali legate al terrorismo.