Tra le nuove norme anche limiti agli incarichi dei magistrati, provvedimenti sul braccialetto elettronico e sull’edilizia penitenziaria.
Roma – Il cosiddetto ‘Decreto Giustizia’, approvato in via definitiva dalla Camera con 163 voti a favore e
103 astenuti contiene varie misure, anche per quanto riguarda l’organizzazione del sistema giudiziario. Il decreto, già licenziato dal Senato e non modificato da Montecitorio, viene quindi convertito in legge. Critico il Pd, che ha definito il decreto “un provvedimento che, nonostante il titolo ambizioso, offre risposte del tutto insufficienti alle criticità del sistema giudiziario”. Le elezioni dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione vengono rinviate ad aprile (erano previste nel 2024). Si introduce poi un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi e si completa la normativa relativa al Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria. Infine, il documento introduce anche ulteriori informazioni sui fondi destinati alla costruzione di nuove carceri. Ecco le misure del provvedimento.
Si introducono norme considerate più rigide sull’uso del braccialetto elettronico e sull’osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari, dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, precisando che l’accertamento della fattibilità tecnica di queste misure da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della loro fattibilità operativa.
Vengono differite ad aprile 2025 le elezioni, previste per il 2024, dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione. E si dispone che il requisito dei 4 anni di servizio residui, prima del collocamento a riposo, non si applichi più per il conferimento degli incarichi direttivi. Si tratta cioè di una norma che parifica alle direttive apicali della Cassazione tutte le altre funzioni direttive che sono quelle di Presidente di sezione, avvocato generale presso la Cassazione, Presidente aggiunto della Corte, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e Procuratore generale presso la Cassazione, prevedendo per tutti i casi che il candidato debba garantire un lasso di tempo di almeno 2 anni di servizio prima del collocamento a riposo.
Arriva poi il limite al conferimento di nuovi incarichi: si stabilisce infatti che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni appena dette. Al momento, l’unica eccezione ammessa era il concorso per le posizioni apicali della Corte, cioè per il Primo presidente e il Procuratore generale. Il dl ora amplia le eccezioni equiparando alle direttive apicali della Cassazione tutte le altre funzioni direttive della Corte. Il motivo di questa norma si ritrova nella necessità di avere più candidati per la copertura di funzioni delicate. Ai giudici che si occupano di procedimenti in materia di famiglia non si applicherà più il limite dei 10 anni di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio.
I corsi di formazione diventano obbligatori solo per i magistrati che hanno già ottenuto il conferimento o la conferma di incarichi direttivi e semidirettivi. Si riduce da 24 a 12 mesi il periodo di assegnazione all’Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 e si provvede alla relativa copertura finanziaria relativa al ‘Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria’. Si completa la normativa relativa al Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, estendendo, fra l’altro, fino al 31 dicembre 2026 la durata dell’incarico. Il Commissario potrà disporre anche di una struttura di supporto composta da cinque esperti. E potrà stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti, del codice dei contratti pubblici, del supporto di società partecipate dallo Stato. Potrà inoltre avvalersi della vigilanza collaborativa dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Aumenta il suo emolumento rispetto alla legge istitutiva e questo si aggiunge al compenso che continua a percepire nel caso si tratti di un dipendente. L’incremento di 95.724.000 per costruire nuove carceri viene
preso da tre Fondi: 73.521.500 da quello per la riforma della magistratura onoraria; 13.236.000 da quello per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti; 8.966.500 dal Fondo per la giustizia riparativa. E’ una delle norme più contestate dal senatore IV Ivan Scalfarotto perché “sono Fondi importanti” in difesa delle vittime “che non andrebbero toccati”.
E ancora, sul codice della crisi d’impresa, si stabilisce che gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del decreto del 2024 “restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura”. L’intervento si è “reso necessario in quanto la formulazione della norma transitoria poteva ingenerare il dubbio che le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni corrette dovessero essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme”. Infine, si estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.