Il Consiglio dei ministri ha approvato una riforma che modifica le modalità di pagamento della tassa automobilistica.
Chi vende un’auto usata dovrà prestare attenzione a una scadenza che finora non esisteva: la sospensione del bollo, prevista in caso di cessione del veicolo, scatterà soltanto se il passaggio di proprietà viene trascritto al Pubblico Registro Automobilistico entro 60 giorni dalla vendita. Superato quel termine, il beneficio decade. Chi acquista, dal canto suo, dovrà versare una quota aggiuntiva per far coincidere la propria scadenza con il mese di prima immatricolazione del veicolo. È una delle novità contenute nella mini riforma del bollo auto approvata dal Consiglio dei ministri, il cui testo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Cambia anche il criterio con cui si stabilisce a quale Regione versare il bollo per le auto a noleggio a lungo termine: non conterà più la sede legale della società di noleggio, ma il luogo dove il veicolo viene effettivamente utilizzato in modo prevalente. A partire dal 1° gennaio 2027, i contratti di noleggio senza conducente dovranno inoltre essere registrati anche presso il Pra, un adempimento che oggi non è richiesto.
Resta invece confermato un principio già in vigore: il fermo amministrativo di un veicolo non sospende l’obbligo di pagamento. Anche quando l’auto non può circolare per effetto del fermo, il proprietario continua a dover versare il bollo, che matura regolarmente per tutta la durata del provvedimento.
Il cuore della riforma riguarda però il meccanismo di calcolo delle scadenze, che cambierà dal 1° gennaio 2028 per le auto con potenza superiore a 35 kW appena immatricolate. Il sistema attuale, basato su tre finestre fisse annuali (aprile, agosto, dicembre), lascerà spazio a una scadenza ancorata al mese di immatricolazione: la prima tassa, valida 12 mesi, potrà essere pagata entro il mese successivo all’acquisto, mentre negli anni seguenti la scadenza coinciderà sempre con l’ultimo giorno del mese di immatricolazione originario. Chi possiede già un’auto non subirà invece alcun cambiamento nella periodicità già maturata.
Alle Regioni sarà inoltre concessa la possibilità di introdurre, per specifiche categorie di veicoli, un pagamento rateizzato su base quadrimestrale. Viene infine semplificata la gestione degli errori di versamento: se il bollo viene pagato per sbaglio alla Regione sbagliata, sarà l’ente che ha ricevuto la somma a doverla trasferire a quello competente, senza coinvolgere direttamente il contribuente. Il governo ha precisato che l’intera riforma si limita a intervenire sulle procedure applicative, lasciando invariati importi, parametri di calcolo ed esenzioni nazionali già previste.