Dalla SCIA ai cavilli giudiziari: perché, secondo il tribunale, l’operato di costruttori e funzionari non costituisce reato.
Milano – Quando la Torre Milano è stata costruita, tra il 2021 e il 2022, nessuno a Palazzo Marino pensava che il modo di autorizzare i grattacieli potesse essere messo in discussione. È il punto da cui è partita la giudice Paola Braggion nelle 119 pagine con cui ha spiegato l’assoluzione di tutti gli imputati del primo processo sull’urbanistica milanese. Per il tribunale, il contrasto tra le diverse letture delle norme è emerso soltanto più tardi, dal 2023, e non si può retroattivamente rimproverare a chi ha lavorato prima di allora di non averlo previsto.
Secondo la sentenza, gli uffici comunali applicavano da circa quindici anni un metodo consolidato che nel 2018, anno della pratica, nessuno contestava. Quel metodo, che coincideva con quanto previsto dal Piano di governo del territorio e dalla legge regionale, era stato più volte avallato dai giudici amministrativi e poggiava sui pareri dell’Avvocatura comunale.
Solo dopo le inchieste della Procura e della Guardia di Finanza la giurisprudenza, prima amministrativa e poi penale, ha iniziato ad avvicinarsi alle interpretazioni più rigorose. A quel punto, dal 2024, il Comune ha cambiato registro e ha adottato criteri più severi.
Su questa base la giudice ha respinto l’idea centrale dell’accusa. Nel processo, scrive, non è stato indicato alcun elemento concreto a sostegno di un patto tra costruttori, professionisti e dirigenti comunali volto a ottenere permessi illegittimi mediante letture adattate alle esigenze dei privati. Non è emerso nemmeno che la delibera 65 del 2018, firmata dagli ex dirigenti Giovanni Oggioni e Franco Zinna, sia stata scritta per favorire gli immobiliaristi, come sosteneva la Procura, che considerava Oggioni il coordinatore dell’intera operazione.
Il tribunale riconosce che, secondo gli orientamenti più recenti, gli elementi oggettivi degli abusi potrebbero sussistere, ma solo per le vicende successive al 2023. Per quelle precedenti mancano il dolo e anche la colpa, cioè la negligenza. I costruttori Carlo e Stefano Rusconi e il progettista Giovanni Maria Beretta non possono essere accusati di aver voluto aggirare la legge soltanto perché hanno beneficiato di un sistema in vigore. A convincerli di essere in regola era stato lo stesso Comune, un ente competente e riconosciuto come autorevole. Lo stesso vale per i tre funzionari dello Sportello unico edilizia, che, come hanno raccontato in aula i dipendenti ascoltati, erano certi di agire in linea con il diritto.
L’accusa era quella di abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso e ruotava intorno al fatto che un edificio di 24 piani e 82 metri, sorto nel quartiere Maggiolina al posto di due palazzi demoliti, fosse stato avviato con una semplice Scia anziché con un piano attuativo. La Pm Marina Petruzzella aveva chiesto otto condanne, fino a due anni e quattro mesi, contestando uno “sfregio al territorio” reso possibile da un Comune succube della speculazione. La Procura aveva chiesto anche la confisca della torre.
Su altri aspetti la giudice ha dato ragione alla difesa. Gli oneri di urbanizzazione e di costruzione sono stati versati per intero, con le tariffe previste per le nuove costruzioni dalle regole del 2018, quindi non ci sono stati risparmi indebiti. Le distanze dagli edifici vicini sono rispettate e l’illuminazione naturale resta adeguata: la torre, abitata da tempo a differenza di altri cantieri finiti sotto indagine, non ha tolto sole né vista a chi vive intorno.
Il ricorso in appello della Procura è dato per scontato. Nel frattempo a Milano sono aperti altri tre dibattimenti sugli abusi edilizi, relativi a via Fauché, a Park Towers e a Bosconavigli, mentre il caso di piazza Aspromonte è all’udienza preliminare e altri filoni arriveranno presto davanti al giudice con citazione diretta.
A rendere l’idea del clima di quegli anni, ha osservato il tribunale, è stata la stessa Cassazione, che in una pronuncia sul caso milanese ha sentito il bisogno di fare chiarezza proprio perché consapevole della confusione interpretativa che circondava la materia, come del resto ha ammesso anche il Tar Lombardia.