Batosta ai Shisha Bar: denunce e sequestri

Il servizio congiunto, operato in tutta Italia, si è concluso con diverse sanzioni amministrative e sequestri di tabacco, melissa e arnesi atti al fumo.

Roma – Personale dei carabinieri NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) e dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ha effettuato diversi controlli su tutto il territorio nazionale nei confronti dei “Shisha Bar”, esercizi in cui viene effettuata la vendita e il contestuale consumo di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua, messi a disposizione dall’esercente.

Nel complesso, sono stati ispezionati oltre 73 esercizi pubblici e sono state accertate varie violazioni alla normativa in materia, con particolare riferimento al mancato possesso, da parte di alcuni titolari dei suddetti esercizi, del cosiddetto “patentino speciale”, ossia dell’autorizzazione alla vendita, con contestuale consumo in loco, di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua.

I controlli effettuati hanno portato alla denuncia all’Autorità Amministrativa di 14 persone e al contestuale sequestro di:

  • 22 chili di tabacco;
  • 17 chili di melassa per narghilè;
  • 44 narghilè e varie confezioni di bocchini (anche sfusi).

Le melasse per narghilè e i tabacchi per pipa ad acqua detenuti e venduti, infatti, devono essere muniti di contrassegno di legittimazione e iscritti nella tabella di commercializzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La mancanza della citata autorizzazione alla vendita, con contestuale consumo in loco, dei prodotti in questione, comporta, ai sensi dell’art. 40-quinquies del D. Lgs. n. 504/1995, c.d. T.U.A., una sanzione amministrativa da 5.000 fino a 10.000 euro e, nelle fattispecie più gravi, ovvero per quantitativi posti in vendita superiori a 5 chili, una sanzione penale.

Nel caso, invece, di somministrazione di melassa per narghilè in confezioni sprovviste di contrassegno di legittimazione, e, dunque, di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati ai sensi dell’art. 40-bis del citato TUA, risulta applicabile una sanzione amministrativa proporzionale di 5 euro al grammo, non inferiore in ogni caso a 5.000 euro, e fino ad un massimo di 75.000 euro per i quantitativi pari a 15 chili. È prevista, invece, una sanzione penale nei casi di quantitativi superiori a 15 chili o in presenza di circostanze aggravanti.

L’attività, frutto della efficace sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituisce un importante risultato che testimonia la costante collaborazione tra le due Istituzioni a presidio della legalità e a tutela della salute dei consumatori.