La difesa denuncia omissioni investigative, violazione del contraddittorio e incompetenza territoriale nel procedimento sulla contaminazione alimentare.
Vittoria (RG) – Era il 16 luglio 2025 quando Laura Allegria, residente a Vittoria (RG), avvertì la presenza di un corpo estraneo in bocca mentre sorseggiava del latte “Parmalat Zymil” acquistato presso il supermercato ARD locale. Il frammento, rivelatosi un pezzo di vetro, non era il solo: l’ispezione successiva della bottiglia consentì di rinvenire ulteriori residui vetrosi all’interno della confezione (lotto n. Z11209:23, scadenza 10.08.2025).
Insieme al figlio Filippo Contrafatto, Allegria ha sporto denuncia-querela, avviando un procedimento penale che, dopo una prima iscrizione presso la Procura della Repubblica di Ragusa, è stato trasferito, con provvedimento del 16 settembre 2025, alla Procura della Repubblica di Parma, sede produttiva del gruppo lattiero-caseario. Un trasferimento che la difesa contesta apertamente come privo di adeguata giustificazione.
All’esito di sommarie indagini delegate ai N.A.S. di Parma, il Pm ha formulato richiesta di archiviazione in data 13 novembre 2025, notificata alle persone offese il 30 marzo 2026, basandosi sulla presunta regolarità degli impianti industriali dello stabilimento Parmalat di Collecchio. La famiglia ha proposto tempestiva opposizione, articolando un preciso piano di indagini supplementari: una perizia merceologica sui frammenti di vetro sequestrati, l’acquisizione del “foglio macchina” della fascia oraria 00:00-06:00 del 22 aprile 2025 e l’audizione formale delle persone offese, mai sentite nel corso del procedimento.
Il 25 maggio 2026, tuttavia, il Gip del tribunale di Parma, Luca Agostini, ha emesso de plano, senza fissare alcuna udienza in camera di consiglio, un decreto di archiviazione, ritenendo l’opposizione inammissibile per pretesa irrilevanza dei temi di indagine proposti.
“L’organo inquirente – ha commentato l’avvocato Vincenza Forte – ha abdicato al proprio dovere di verifica, eludendo il nucleo essenziale della notitia criminis”.
È a questo punto che entra in campo lo Studio Legale Lipera, storica realtà forense fondata nel 1947, assistita dall’avvocato Vincenza Forte in qualità di sostituto. Lo Studio, che vanta tra le proprie fila l’avvocato Giuseppe Lipera, patrocinante in Corte Suprema di Cassazione, e il legale Grazia Coco, cassazionista e sostituto vicario, ha depositato un articolato atto di reclamo davanti al tribunale penale di Parma ai sensi dell’art. 410-bis c.p.p., firmato il 3 giugno 2026.

Il primo motivo del reclamo contesta la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione come radicalmente nulla. Secondo la difesa, il G.I.P. ha operato illegittimamente una valutazione anticipata sul merito del compendio probatorio, confondendo il piano dell’ammissibilità formale con quello della valutazione di fondatezza. La Cassazione è costante nel ritenere che il giudice, in questa fase, debba limitarsi a un controllo estrinseco e astratto sulla pertinenza e specificità delle indagini proposte, senza poter formulare prognosi di merito. L’omessa fissazione dell’udienza camerale ha dunque compresso in modo irrimediabile il diritto al contraddittorio delle persone offese.
Il secondo motivo attacca la motivazione del decreto come meramente apparente e illogica. Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di acquisizione del “foglio macchina” della prima fascia oraria del lotto affermando che non fossero mai state utilizzate bottiglie di vetro nel ciclo produttivo. Ma la difesa non aveva mai ipotizzato l’uso di contenitori in vetro.
La questione era ben più specifica: gli stessi accertamenti dei N.A.S. avevano rilevato che la macchina confezionatrice “Z SIDEL” presentava elementi strutturalmente realizzati in vetro nelle lampade laterali della camera di riempimento e nella telecamera di supervisione dei tappi. Una micro-rottura in quella fascia oraria non investigata (00.00-06.00) avrebbe potuto disseminare frammenti nei condotti, confluiti poi per trascinamento nelle bottiglie riempite nelle ore successive, tra cui quella delle ore 09.30 acquistata da Laura Allegria. L’assenza di reclami seriali su un lotto da 300.000 bottiglie, valorizzata dal G.I.P., non è argomento dirimente: la contaminazione da corpo estraneo solido è per natura un evento episodico e localizzato, non sistemico come potrebbe essere un vizio batteriologico.
Il terzo motivo eccepisce l’incompetenza territoriale del tribunale di Parma. Il reato contestato sanziona chi detiene per la vendita, mette in commercio o somministra alimenti contenenti corpi estranei. Trattandosi di un reato di pericolo concreto, la consumazione coincide con il momento in cui il prodotto viene messo a disposizione del consumatore, non con la sua fabbricazione. L’intera condotta di commercializzazione si è perfezionata a Vittoria (RG), presso il supermercato ARD: competente è dunque il tribunale di Ragusa.