Arriva il bonus Natale: 100 euro con la tredicesima ma solo su richiesta

L’agevolazione riservata alle famiglie a basso reddito prenderà forma attraverso un emendamento del governo al decreto Omnibus.

Roma – Le famiglie con redditi compresi tra gli 8.500 e i 28mila euro e con figli a carico potranno approfittare del bonus di Natale, inizialmente chiamato “Bonus Befana” perché avrebbe dovuto essere elargito a partire da gennaio, in tredicesima. L’agevolazione da 100 euro netti (esentasse) servirà a dare un aiuto durante il periodo natalizio a quelle famiglie in difficoltà economica. Lo prevede l’emendamento del governo al decreto Omnibus all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. L’indennità “non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore”, quindi i 100 euro saranno netti. L’una tantum sarà riconosciuta al lavoratore “che attesta per iscritto di avervi diritto”. La misura ha un onere di 100,3 milioni per il 2024.

Il bonus, che sarà erogato nelle tredicesime prima di Natale, sarà, appunto, esentasse. In quella fascia di reddito, infatti, c’è la prima aliquota Irpef del 23%. L’ipotesi al vaglio dei tecnici è di sterilizzare la tassazione. La platea era di un milione di nuclei, per un esborso complessivo ipotizzato in 100 milioni di euro. Adesso resta il tentativo non solo di confermare le tre aliquote anche per il 2025, ma anche di abbassare il prelievo portando la seconda aliquota (ora al 35%) al 33%. E di spingersi ad ampliare lo scaglione di riferimento da 50mila a 60mila euro di reddito.

Se il testo verrà confermato, non avranno diritto ai 100 euro i lavoratori senza figli e con redditi al di sotto degli 8.500 euro annui in quanto rientrano nella no tax area e per questo non pagano imposte. Tra le condizioni per poter ricevere l’indennità, si indica che il lavoratore deve avere un coniuge “non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato”, che siano fiscalmente a carico, oppure deve avere “almeno un figlio” fiscalmente a carico in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale. Inoltre il lavoratore deve avere capienza fiscale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti: cioè l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere di ammontare superiore a quello della detrazione per tipo di reddito spettante.

L’una tantum inoltre viene riproporzionata in funzione del periodo di lavoro svolto dal lavoratore nel corso dell’anno. Nella determinazione del reddito complessivo, si precisa, vengono considerate anche la quota esente dei redditi agevolati in regimi di favore previsti per chi ha trasferito la propria residenza in Italia. Mentre non si tiene conto del reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. E’ in capo ai sostituti d’imposta, ovvero i datori di lavoro, verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora non si rilevi spettante, provvedere al recupero del relativo importo.

Si prevede infine che i contribuenti aventi diritto all’indennità, qualora non l’abbiano ricevuta, possano richiederla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento. Qualora invece l’indennità erogata non risulti “non spettante o spettante in misura inferiore”, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

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