Madri detenute, da commissioni arriva lo stop all’obbligo di rinviarne la pena

Bocciati gli emendamenti al ddl sicurezza. Forza Italia non ha partecipato al voto e ha annunciato una modifica per mantenere la norma.

Roma – Le commissioni congiunte Affari Costituzionali e Giustizia della Camera hanno bocciato tutti gli emendanti al ddl riguardanti l’articolo 12 che rende, tra l’altro, facoltativo l’attuale obbligo di rinvio della pena per le donne in gravidanza e le madri con figli sotto l’anno. L’articolo resta dunque invariato. Forza Italia non ha partecipato al voto sugli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di modificarlo. Gli azzurri hanno annunciato che in Aula presenteranno un emendamento per mantenere l’obbligo.

Oggi la questione delle detenute madri e dei minori è regolata, tra gli altri, dall’articolo 146 del codice penale sul rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena. L’articolo in questione prevede che l’esecuzione di una pena che non sia pecuniaria debba essere differita per le donne incinte, per le madri che hanno un figlio di età inferiore a un anno e per coloro che sono affetti da Aids conclamata o da un’altra malattia grave. Nel caso di interruzione della gravidanza o che la donna venga dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio, il differimento non opera o viene revocato.

Due bambini, figli di detenute

L’articolo 11 comma 9 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, la legge sull’ordinamento penitenziario, prevede che le detenute madri possano tenere con loro i figli fino ai tre anni. La legge in questione, insieme ad alcuni articoli del codice di procedura penale, è stata modificata con l’introduzione della legge n. 62 del 21 aprile 2011. Modificando il comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, infatti, la suddetta legge stabilisce che per le madri con figli di età non superiore a 6 anni conviventi non venga applicata la custodia cautelare in carcere salvo esigenze di eccezionale rilevanza.

Inoltre, la legge aggiunge l’articolo 285 bis nel codice di procedura penale, che prevede che per le donne in gravidanza e per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni, il giudice possa disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata, un Icam in caso di esigenze di particolare rilevanza. Con un’integrazione dell’articolo 284, invece, la legge n.62 del 21 aprile 2011 aggiunge che gli arresti domiciliari vengano disposti in una casa famiglia protetta

Madre detenuta col suo bambino

Nella seduta di questa mattina i deputati hanno concluso i voti sulle proposte di modifica relative all’articolo 12, quello che prevede lo stop dell’obbligo del differimento della pena per le detenute madri, e approvato alcuni emendamenti presentati dai partiti di maggioranza, tra cui l’emendamento della Lega che dà il via libera all’aggravante per i reati commessi a bordo dei treni. I voti riprenderanno direttamente domani pomeriggio. Il ddl Sicurezza è atteso nell’aula di Montecitorio a partire da giovedì 25 luglio, per l’avvio della discussione generale.

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