Lo prevede una nuova circolare dell’Inps che estende una tutela finora riservata solo alle visite domiciliari, con alcuni limiti nei weekend e nei giorni festivi.
Cambia una regola che riguarda da vicino migliaia di lavoratori alle prese con un’assenza per malattia. Fino a pochi giorni fa, se un dipendente si ammalava ma riusciva a farsi visitare solo il giorno successivo, la copertura previdenziale per la prima giornata di assenza era garantita solo nel caso in cui il medico si fosse recato al domicilio del paziente. Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, adottata dall’Inps d’intesa con il ministero del Lavoro, questa possibilità viene estesa anche a chi si reca fisicamente in ambulatorio.
In pratica, chi accusa i sintomi di una malattia e si assenta dal lavoro potrà recarsi dal proprio medico di famiglia anche il giorno dopo, ottenendo comunque un certificato telematico che copre anche la giornata precedente, tramite la compilazione della sezione “Dichiara di essere ammalato dal…”. La modifica risponde, secondo quanto spiegato dallo stesso Istituto, alle difficoltà organizzative che oggi coinvolgono molti medici di base, spesso impossibilitati a effettuare visite domiciliari in tempi rapidi o costretti a gestire gli accessi in studio tramite appuntamento, anche per contenere il sovraffollamento delle sale d’attesa.
La nuova disposizione non è però priva di limiti. La copertura retroattiva vale per un solo giorno: se la data dichiarata dal medico risale a due o più giorni prima della visita, la tutela per le giornate precedenti decade. Inoltre il giorno indicato come inizio della malattia non può coincidere con un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale: in questi casi resta necessario rivolgersi alla guardia medica.
Prima di questa modifica, un lavoratore che si ammalava, ad esempio, di lunedì ma non trovava disponibilità per una visita in giornata rischiava di restare scoperto dal punto di vista previdenziale per quella data, con il conseguente rischio di contestazioni o la necessità di ricorrere a un giorno di ferie. Resta comunque fermo che sarà il medico, con la propria valutazione clinica, a dover confermare l’effettiva incapacità temporanea al lavoro del paziente.