Via libera alla fiducia da parte dell’aula della Camera. I voti favorevoli sono stati 180, i no 106, 4 gli astenuti. Tutte le misure varate.
Roma – Nuove regole per l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri in Italia, in particolare stagionali, badanti e colf; una lista dei paesi di origine sicuri stabilita per legge e non più per decreto ministeriale; spostamento delle competenze sui ricorsi in materia di respingimento dalle sezioni immigrazione alle corti d’appello; secretazione degli appalti per l’affidamento a paesi terzi di mezzi per il controllo delle frontiere; stretta sui ricongiungimenti familiari. Sono alcune delle novità del decreto flussi-paesi sicuri su cui oggi la Camera ha votato la fiducia al Governo. Il via libera è arrivato con 180 voti favorevoli, 106 no e 4 astenuti. Si parte dal capitolo sui Paesi sicuri. La sicurezza o meno del richiedente nel suo paese di origine è criterio fondamentale per stabilire la fondatezza di una domanda di protezione internazionale.
Dopo l’annullamento da parte del Tribunale di Roma del trattenimento nei centri in Albania di un migrante proveniente dall’Egitto e di uno proveniente dal Bangladesh (paesi ritenuti non sicuri dalla Corte di giustizia dell’Unione europea), il governo è corso ai ripari elencando puntualmente per legge i paesi sicuri. Si tratta di:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. L’elenco ricalca quello del decreto del Ministro degli affari esteri del 2024, salvo tre paesi (Camerun, Colombia, Nigeria) per i quali sono stati ravvisati elementi di criticità.
Nel decreto viene spostata dalla Sezione specializzata del Tribunale alla Corte di appello in composizione monocratica la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento o di
proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale. Ma dopo la protesta dei presidenti delle corti d’appello contro le nuove competenze e la moral suasion del Colle, è stato stabilito che le nuove norme in materia di impugnabilità dei decreti riguardanti il riconoscimento della protezione internazionale e la determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale entreranno in vigore decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge proprio per dare alle Corti d’Appello il tempo di organizzarsi.
Per il ricongiungimento di un familiare è necessario il requisito del soggiorno legale per almeno due anni nel territorio nazionale per i cittadini stranieri. Altro requisito è la conformità dell’alloggio, legata alla verifica del numero degli occupanti e ai requisiti minimi di superficie ed igienico-sanitari. Inoltre, se lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera o giunto in seguito di operazioni di salvataggio in mare non collabora con le autorità per l’accertamento della sua identità, il questore può disporre l’accesso immediato ai dispositivi elettronici in suo possesso: cellulari, palmari, smartphone, tablet, notebook.
Per il 2025 inoltre sono previsti fino a 10.000 nulla osta al lavoro al di fuori delle quote annuali per colf e badanti. Vengono aggiornate le quote di ingressi di lavoratori stranieri stagionali previste per il 2025: le unità di lavoratori stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero vengono aumentate a 110.000 (47.000 devono essere prioritariamente riservate ai lavoratori del settore agricolo). Il provvedimento introduce un sistema di ‘click day’ per la gestione delle richieste di ingresso, suddiviso per tipologia di
lavoratori, al fine di migliorare l’efficienza e ridurre la pressione sui sistemi informatici. Altra novità, viene introdotto uno speciale permesso di soggiorno della durata di 6 mesi prorogabile per le vittime di sfruttamento lavorativo che mette al sicuro i lavoratori che collaborano con le autorità.
E ancora, misure sulle Ong: viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo delle navi Ong che soccorrono i migranti in mare. Il provvedimento assegna poi alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza in materia di revoca della cosiddetta protezione speciale, che viene ammessa se sussistono fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Inoltre si estende la possibilità di disporre il respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera anche nei confronti degli stranieri rintracciati in operazioni di controllo alle frontiere, incluse quelle di soccorso in mare, e
condotti nelle zone di transito e di frontiera individuate per l’applicazione delle procedure accelerate alle domande di protezione internazionale.