L’iniziativa punta a includere anche asini, muli e bardotti tra gli animali da compagnia, denunciando rischi sanitari legati al doping e criticità nei controlli.
Un cavallo che ha partecipato a competizioni sportive, ha lavorato in un maneggio o ha accompagnato percorsi terapeutici può, al termine della sua carriera, finire comunque al macello. È questo paradosso, insieme ai rischi per la salute pubblica legati alla filiera della carne equina, a essere al centro di una proposta di legge che chiede di riconoscere cavalli, asini, muli e bardotti come animali da compagnia, equiparandoli sotto il profilo giuridico a cani e gatti.
In Italia la tutela degli animali d’affezione si fonda sulla legge 281 del 1991 e sulla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, recepita con la legge 201 del 2010. Si tratta però di una protezione che riguarda quasi esclusivamente cani e gatti, lasciando fuori specie capaci comunque di instaurare legami affettivi con l’uomo. Gli equidi occupano oggi una posizione intermedia: considerati sia animali da reddito sia compagni dell’uomo, non rientrano pienamente nella categoria degli animali d’affezione e restano quindi soggetti alla macellazione per la produzione alimentare, anche quando hanno trascorso anni al fianco di persone in contesti sportivi o riabilitativi. Non mancano, secondo i promotori dell’iniziativa, casi in cui la normativa viene aggirata e cavalli a fine carriera finiscono comunque negli stabilimenti di macellazione.
A rendere la questione particolarmente delicata sono i dati raccolti dall’organizzazione Animal Equality, discussi anche in sede parlamentare, secondo cui tra il 2022 e il 2025 in Italia almeno 180 cavalli sarebbero risultati positivi ai controlli antidoping condotti dal Servizio Veterinaria e Benessere Animale del Ministero dell’Agricoltura. Trattandosi di controlli a campione, i promotori della proposta ritengono che il numero reale del fenomeno sia più alto di quello ufficiale. Tra le sostanze rilevate figurano antinfiammatori come fenilbutazone e flunixin, stimolanti come la caffeina, ma anche sostanze illegali come cocaina e dermorfina.
Incrociando i microchip degli animali positivi con l’anagrafe equina nazionale, è emerso che circa il 10% di essi, 17 casi su 180, risultava ancora classificato come destinato alla produzione alimentare. In almeno due casi di positività alla dermorfina e altrettanti al principale metabolita della cocaina, gli animali sarebbero rimasti registrati come tali fino all’inizio del 2026, nonostante le positività risalissero al 2022 e al 2023; un cavallo positivo al fenilbutazone a novembre 2025 sarebbe stato escluso dal circuito alimentare solo a marzo 2026. A questo si aggiungono, secondo l’organizzazione, lacune nei database relativi agli animali nati all’estero e discrepanze tra le diverse banche dati consultate.
Sul piano del benessere animale, la proposta richiama inoltre un parere dell’EFSA sulle conseguenze negative del trasporto verso i macelli, che includono stress da movimentazione, sovrastimolazione sensoriale, stress da calore e disturbi respiratori. Secondo l’Autorità europea, viaggi tra le 10 e le 14 ore possono causare disturbi respiratori clinici, mentre dopo 12 ore di digiuno possono comparire disturbi gastrointestinali come l’ulcerazione gastrica; segnali comportamentali di sete sono stati osservati già dopo 3 ore di trasporto, e biomarcatori fisiologici di disidratazione dopo appena 1-3 ore.
Il testo della proposta si articola in sette punti. Il primo riconosce cavalli, asini, muli, bardotti e pony come animali da compagnia ai sensi della Convenzione europea del 1987, vietando su tutto il territorio nazionale l’allevamento di equidi destinati alla macellazione, la loro importazione ed esportazione a tale scopo, oltre alla produzione e lavorazione di carne equina.
Il secondo articolo introduce l’obbligo di registrazione di tutti gli equidi in un apposito registro anagrafico entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, tramite inoculazione di un transponder da parte del servizio veterinario competente, e preclude da quel momento la possibilità di registrare nuovi animali come destinati alla produzione alimentare. Il terzo articolo disciplina gli obblighi per i proprietari di equidi “dismessi”, cioè non più impiegati in attività sportive, terapeutiche o lavorative, che dovranno comunicare entro 15 giorni la cessazione dell’attività e il luogo di destinazione dell’animale, pena sanzioni amministrative comprese tra 10mila e 50mila euro. Il quarto articolo prevede linee guida ministeriali per accompagnare la riconversione degli allevamenti oggi orientati alla produzione alimentare verso attività alternative. Gli articoli 5 e 6 contengono rispettivamente la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e un sistema sanzionatorio che prevede, nei casi più gravi legati all’immissione sul mercato di carni equine, pene fino a tre anni di reclusione. L’ultimo articolo destina 3 milioni di euro annui a partire dal 2026 alla copertura finanziaria dell’iniziativa, reperiti tramite riduzione di un fondo esistente.