L’esclusione dei rifugiati dal reddito di cittadinanza è illegittima

La residenza decennale non può essere usata come filtro: per i giudici della Corte di giustizia dell’Unione Europea è una discriminazione indiretta che colpisce chi ha ottenuto protezione internazionale.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che negare il Reddito di cittadinanza ai rifugiati perché non vivono in Italia da almeno dieci anni è contrario al diritto europeo. La decisione arriva al termine di un caso emblematico: un uomo arrivato nel nostro Paese nel 2011, titolare di protezione internazionale, si era visto revocare il sussidio dall’Inps e costretto a restituire quanto percepito.

L’istituto aveva applicato alla lettera la norma che impone una residenza decennale, di cui gli ultimi due anni continuativi, come condizione per accedere alla misura. Il ricorso presentato dall’interessato ha portato un giudice italiano a chiedere chiarimenti a Lussemburgo, aprendo la strada a una pronuncia destinata a incidere su centinaia di casi analoghi.

Secondo la Corte, il reddito di cittadinanza non è solo un sostegno economico, ma anche uno strumento che dovrebbe favorire l’ingresso nel mercato del lavoro. In entrambe le sue funzioni, la normativa europea impone che i beneficiari di protezione internazionale siano trattati come i cittadini dello Stato membro che li ospita. La residenza decennale, osservano i giudici, finisce invece per colpire quasi esclusivamente gli stranieri, che non possono soddisfare un requisito così lungo proprio perché costretti a lasciare il loro Paese d’origine. È per questo che la Corte parla di discriminazione indiretta: una regola apparentemente neutra che, nella pratica, penalizza una categoria specifica.

L’Inps aveva sostenuto che il reddito non fosse destinato a coprire bisogni primari, ma a favorire l’integrazione e l’occupazione, giustificando così la necessità di un legame forte con il territorio. La Corte ha respinto questa impostazione, ricordando che le prestazioni sociali devono essere garantite con gli stessi criteri a tutti coloro che ne hanno diritto, senza introdurre barriere aggiuntive non previste dal legislatore europeo. Inoltre, secondo la Corte, il numero di anni trascorsi in Italia non può essere utilizzato come criterio per restringere l’accesso a un sostegno economico essenziale.

La sentenza sottolinea anche un altro punto: lo status di protezione internazionale non è permanente e può essere revocato. Legare un sostegno minimo a un requisito così lungo contraddice l’obiettivo europeo di assicurare condizioni di vita dignitose a chi ha ottenuto protezione, proprio perché si trova in una situazione di vulnerabilità.

La decisione ha immediatamente provocato reazioni politiche. Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs in commissione Affari costituzionali, ha chiesto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di chiarire come il governo intenda evitare una procedura d’infrazione e garantire che casi simili non si ripetano. Di segno opposto la posizione del Patto per il Nord, che definisce la misura originaria un errore politico e accusa i promotori del reddito di aver creato un sistema destinato a generare contenziosi e costi aggiuntivi per lo Stato.

Ora la palla torna all’Italia. La sentenza è vincolante e i giudici nazionali dovranno adeguarsi immediatamente. Il governo sarà chiamato a intervenire sulla normativa per evitare nuovi ricorsi e per allineare il sistema di welfare ai principi europei.