Permessi 104, l’Inps avverte: tre giorni al mese per l’assistito, non per ogni familiare

La circolare ha precisato che l’indennità va restituita da chi eccede il limite o si sovrappone a un altro parente, con quote uguali tra i coinvolti.

Due fratelli che assistono la stessa madre e chiedono il permesso 104 nello stesso giorno rischiano di dover restituire i soldi all’Inps. È lo scenario più concreto che emerge dalla circolare con cui l’Istituto ha rimesso in ordine le regole dell’articolo 33 della legge del 1992. Quando due lavoratori si assentano insieme per il medesimo familiare, spiega il documento, non si può stabilire chi abbia esercitato il diritto per primo.

L’Inps divide quindi l’importo indebito in parti uguali e ne chiede a ciascuno la propria quota, calcolata sull’orario di lavoro. La stessa regola vale per le sovrapposizioni parziali, anche se riguardano solo alcune ore, perché la norma prevede che i parenti si alternino e non che assistano insieme.

Il problema nasce da un equivoco diffuso dopo il 2022, quando è stato superato il principio del referente unico. Da allora più familiari possono darsi il cambio nell’assistenza, ma la circolare mette in chiaro che questo ha allargato il numero dei beneficiari senza toccare quello dei giorni. Per ogni persona con grave disabilità restano tre giornate retribuite al mese, frazionabili in ore, e vanno considerate un fondo unico da spartire, non una dotazione per ciascun parente.

Su come dividersi quel fondo, l’Istituto lascia la parola ai familiari, ma indica un criterio di riferimento, la “priorità temporale”: consuma il monte giorni chi presenta per primo la richiesta, fino alla terza giornata. Chi arriva dopo non ha più margine e un’eventuale assenza in più viene trattata come utilizzo non dovuto. Il recupero dell’indennità riguarda direttamente il lavoratore che ha usufruito del permesso eccedente, senza che sia coinvolto chi ha richiesto prima. Per questo l’Inps insiste sulla necessità di pianificare l’assistenza all’interno della famiglia, magari tenendo un calendario condiviso.

Restano invariati i soggetti che possono chiedere i permessi: genitori, anche adottivi o affidatari, coniuge, parte dell’unione civile e convivente di fatto. Possono farlo anche parenti e affini fino al terzo grado, ma solo quando si verificano le condizioni previste dalla legge.