Dopo la riattivazione del calendario, le associazioni attendono la sentenza del TAR e chiedono controlli sui prelievi delle specie a rischio.
Roma – Si è tenuta davanti al TAR Palermo l’udienza di merito sul ricorso contro il calendario venatorio della Regione Siciliana 2026/2027, promosso da Federazione Nazionale Pro Natura APS e LEAL Lega Antivivisezionista ETS, con il supporto di CABS, Green Impact ETS e Attivisti Gruppo Randagio (AGR). La sentenza è attesa nelle prossime settimane. Il calendario era stato sospeso dal TAR Palermo (ord. n. 481 del 29 luglio 2026). Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), con l’ordinanza n. 296/2026 del 4 settembre, lo ha poi riattivato, ma ha confermato il divieto di caccia alla tortora selvatica in preapertura, ritenendo di dover “privilegiare la tutela ambientale rispetto all’interesse di natura economico-sportiva”.
Il CGARS ha anche rilevato che il piano faunistico-venatorio regionale è fermo al 2013–2018 e che i dati raccolti dalla Regione sono “informazioni frammentarie”. Una lacuna che “sembra potenzialmente idonea a pregiudicare l’impianto motivazionale” del calendario, soprattutto dove la Regione si discosta dal parere di ISPRA.
Solo per la tortora selvatica, la Regione ha previsto un registro online, in cui sono gli stessi cacciatori a dichiarare i capi abbattuti entro la mezzanotte del giorno di prelievo. Anche per la tortora, quindi, il controllo si basa su autodichiarazioni, non su un monitoraggio indipendente. Per tutte le altre specie la Regione si affida ai tesserini cartacei, i cui dati arrivano solo a fine stagione.
Nel corso della discussione in aula si è affrontato nello specifico anche l’ulteriore motivo relativo alla cacciabilità dell’allodola, specie per la quale ISPRA aveva già chiesto la sospensione del prelievo. Sollecitato dai chiarimenti chiesti dal Collegio, è stato evidenziato come l’allodola non versi in un buono stato di conservazione e come non sussistano tuttora sistemi efficaci di monitoraggio delle catture.
Si è inoltre discusso della permanenza dell’interesse a ricorrere anche per il futuro: il Collegio ne ha preso atto, confermando così l’utilità e la rilevanza di una pronuncia di merito sul punto.
“Il CGARS conferma una linea costante: il ‘supremo principio di precauzione in materia ambientale’ e la ‘preminenza dell’interesse faunistico-ambientale’ sulla pratica venatoria, già affermati nel 2022”, dichiarano Federazione Nazionale Pro Natura, LEAL, CABS, Green Impact e AGR. “Ci auguriamo che la sentenza confermi quanto rilevato dal CGARS nell’ordinanza n. 296/2026. Non si possono autorizzare prelievi senza un piano aggiornato e senza sapere quanti animali vengono abbattuti. Chiediamo alla Regione di rivedere il piano faunistico-venatorio escludendo, in via di principio, dal prelievo tutte le specie minacciate a qualsiasi livello o in stato di conservazione sfavorevole, e di introdurre un monitoraggio efficace dei prelievi, sottoposto a controllo indipendente.”



